Normativa

Tolleranze costruttive: quando non c’è nulla da sanare

Pubblicato il 4 min di lettura Revisione tecnica: Tecnico abilitato — rete Regolarizza.it

È la prima verifica da fare davanti a una difformità dimensionale, e quella che più spesso evita una pratica. Se lo scostamento rientra nelle tolleranze dell’art. 34-bis, non c’è nulla da sanare: c’è solo da attestarlo.

Tolleranza non vuol dire sanatoria

Le due cose vengono confuse continuamente, ma sono opposte. La sanatoria presuppone una difformità: c’è un illecito edilizio e lo si regolarizza pagando una sanzione o un’oblazione. La tolleranza costruttiva presuppone il contrario: la legge stabilisce che quello scostamento non costituisce difformità edilizia.

La conseguenza pratica è enorme. Nel primo caso serve una pratica edilizia, con istruttoria comunale, tempi e oneri. Nel secondo basta una dichiarazione del tecnico abilitato, da allegare agli atti di trasferimento: nessuna istruttoria, nessuna sanzione, costi molto più contenuti.

Come funziona l’art. 34-bis

L’articolo 34-bis del D.P.R. 380/2001 disciplina le tolleranze costruttive. Nella formulazione originaria fissava una soglia unica; la Legge Salva Casa (D.L. 69/2024, convertito dalla L. 105/2024) l’ha resa graduata in funzione della superficie utile dell’unità immobiliare, con margini percentuali più ampi per le unità di piccole dimensioni.

La logica è ragionevole: qualche centimetro su un appartamento di 45 metri quadri pesa proporzionalmente molto più che sulla stessa misura in una villa di 400. Applicare la stessa percentuale a entrambi produceva risultati arbitrari.

Su quali grandezze si misura

La tolleranza riguarda gli scostamenti dimensionali rispetto al progetto approvato: altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e ogni altro parametro dimensionale. Non copre invece la realizzazione di volumi nuovi, i cambi di destinazione d’uso, né gli interventi in area vincolata privi delle autorizzazioni richieste.

Le tolleranze «esecutive»

Accanto agli scostamenti percentuali, la norma prende in considerazione le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture di minima entità, oltre alla diversa collocazione di impianti e opere interne, purché eseguite durante i lavori per l’attuazione dei titoli abilitativi.

È la categoria che copre la casistica più frequente in assoluto: un tramezzo spostato di venti centimetri rispetto alla tavola, una porta collocata su un altro lato dello stesso vano, un impianto passato altrove. Cose che in cantiere succedono sempre e che, prima, potevano trasformarsi in un problema in sede di rogito.

Come si attesta, in concreto

La dichiarazione di tolleranza è un atto tecnico, non un’autocertificazione del proprietario. Il professionista abilitato:

  1. Rileva lo stato dei luoghi con misure verificabili
  2. Recupera il progetto approvato e ne estrae i parametri dimensionali
  3. Calcola lo scostamento e lo rapporta alla soglia percentuale applicabile all’unità
  4. Redige e sottoscrive la dichiarazione, che viene allegata all’atto di trasferimento o depositata secondo quanto previsto

Il documento resta agli atti e risponde alla domanda che il notaio, la banca o il compratore porranno comunque: quella differenza fra progetto e realtà è un problema o no?

Quando la tolleranza non basta

Ci sono tre situazioni in cui la strada dell’art. 34-bis è preclusa, e vanno verificate prima di qualunque calcolo:

  • Volumi o superfici utili di nuova creazione. Una veranda chiusa che crea superficie utile non è uno scostamento dimensionale: è un intervento nuovo.
  • Cambio di destinazione d’uso. Trasformare un magazzino in abitazione non è una tolleranza, a prescindere dalle dimensioni.
  • Aree vincolate. Dove insiste un vincolo paesaggistico, la valutazione passa comunque attraverso l’accertamento di compatibilità paesaggistica, che ha presupposti propri e più stretti.
Un errore che costa caro

Dichiarare una tolleranza dove in realtà c’è una difformità sanabile non fa sparire il problema: lo sposta in avanti e aggiunge una dichiarazione tecnica infondata agli atti. Se emerge dopo, la posizione è peggiore di quella di partenza — e la responsabilità professionale è di chi ha firmato.

Da dove partire

Serve il progetto approvato. Senza quello non esiste un termine di paragone e non c’è modo di calcolare alcuno scostamento: è il motivo per cui la verifica delle tolleranze comincia sempre dall’accesso agli atti in Comune, non dal metro.

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Domande frequenti

La tolleranza costruttiva va sanata?

No: se lo scostamento rientra nelle soglie dell'art. 34-bis non costituisce difformità edilizia. Si attesta con una dichiarazione del tecnico abilitato da allegare agli atti, senza istruttoria comunale e senza sanzione.

Le tolleranze valgono anche in area vincolata?

La valutazione in area vincolata passa comunque attraverso la disciplina paesaggistica, che ha presupposti propri e più stretti. È la prima verifica da fare, prima di qualunque calcolo dimensionale.

Redazione Regolarizza.it

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